Statuto

Articolo 1 – Denominazione:
È costituita l’associazione La Nuova Italia.

Articolo 2 – Sede:
La Nuova Italia  ha sede in Magenta, Via

Articolo 3 – Oggetto e finalità:
La Nuova Italia è un’associazione politica, non ha fini di lucro, ha carattere nazionale, è indipendente e ha carattere volontario.

3.1 La Nuova Italia promuove un pensiero politico e un cambiamento sociale e culturale che ha come centro il rispetto dei diritti umani, la parità e l’uguaglianza fra cittadini, residenti e persone comunque presenti sul territorio nazionale, il riconoscimento dello ius soli quale espressione essenziale dell’art 2 della Costituzione italiana. La Nuova Italia persegue il fine di realizzare una società giusta nonché il superamento di qualsivoglia forma di discriminazione fondata su differenze di genere, etnia, religione e comunque su qualunque caratteristica o appartenenza dell’individuo. La Nuova Italia si propone di promuovere un’azione politica, sociale, culturale e anche giuridica affinché la xenofobia e ogni forma di discriminazione ivi compresa l’islamofobia vengano superati sia nella società, sia nell’istituzioni a partire dall’azione amministrativa degli enti locali e delle regioni. La Nuova Italia si riconosce in una visione europeista nonché nell’azione delle istituzioni europee, a cominciare dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Nuova Italia si propone di ispirare la propria azione e ogni suo atto politico alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla Costituitone.

La Nuova Italia considera l’azione politica e legislativa finalizzata al riconoscimento del diritto di cittadinanza dei giovani stranieri residenti in Italia, il centro della sua azione. Il riconoscimento del diritto di cittadinanza dei giovani residenti in Italia costituisce il presupposto indefettibile per la realizzazione di una società giusta, scevra da discriminazioni ed esclusioni sociali. I giovani di origine straniera residenti in Italia hanno il diritto di essere riconosciuti cittadini stranieri nel segno dei principi della Costituzione Italiana e dei valori universali riconosciuti dalla comunità civile internazionale.

La Nuova Italia profonde ogni sforzo per il conseguimento di questo obiettivo promuovendo ad ogni livello della società un movimento di opinione che sostenga lo ius soli e nelle sedi politiche e legislative rappresenti tale istanza affinché venga tradotta in legge.   

Articolo 4 – Durata:
La durata de La Nuova Italia è indeterminata.

Articolo 5 – Simbolo de La Nuova Italia:
Il simbolo de La Nuova Italia è il seguente: dicitura La Nuova Italia, carattere Arial Black, dimensioni logo 27.7 x 27.7 cm, bordo e carattere:C92 – M86, Bandiera: M92 –G53 78C-3M – 77G, “La Nuova”:110 punti, “Italia”:220 punti, (si veda All. 1).

5.1 L’uso del simbolo de La Nuova Italia è subordinato alla autorizzazione rilasciata dal Comitato Direttivo Nazionale dell’Associazione ed è condizionato alla sottoscrizione del Codice Etico nonché al rispetto del presente Statuto, della linea politica adottata dagli organi centrali e in generale dal rispetto delle norme di diritto pubblico e delle regole di civile convivenza. La violazione dei requisiti di cui al presente comma sono causa della revoca della concessione dell’uso del simbolo, oltre ogni altra conseguenza sul piano del diritto civile.

5.2 Il Comitato Direttivo è responsabile e detentore di tutte le decisioni relative all’utilizzo del simbolo.

Articolo 6 – Associati e adesioni collettive:
Possono iscriversi a La Nuova Italia tutte le persone residenti in Italia, nel rispetto e secondo le modalità del presente statuto. La richiesta va inviata al Comitato Direttivo competente per territorio di residenza o domicilio, il quale potrà respingerla con decisione motivata. Ogni associato è tenuto a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Comitato Direttivo. Ciascuna sede, autorizzata ad utilizzare il simbolo de La Nuova Italia dovrà partecipare alle spese deliberate dal Comitato Direttivo relative alle attività a carattere nazionale nonché alle attività di promozione del partito.

6.1 Ogni sede si farà carico, inoltre, dei propri costi di organizzazione assicurando sempre puntualità nei pagamenti anche nei confronti dei terzi e pareggio di bilancio.

6.2 Presso ciascuna sede territoriale de La Nuova Italia è tenuto il registro degli associati. Tutti i dati in esso raccolti sono custoditi e gestiti dall’Associazione nel rispetto della disciplina in materia della tutela personale e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la connessa normativa. Ciascuna sede territoriale tiene l’albo dei soci che dovrà aggiornare costantemente. L’albo dei soci deve essere comunicato a mezzo pec al comitato direttivo nazionale unitamente ai suoi aggiornamenti, con frequenza almeno mensile.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati:
Chiunque può essere iscritto alla La Nuova Italia e vi aderisce in modo libero e volontario. La sua fede religiosa, così come il suo statuto etnico, ideale, sociale e culturale non sono di ostacolo per l’iscrizione all’Associazione, salvo l’adesione e il rispetto dello Statuto, delle sue finalità e del Codice Etico.

7.1 Tutti gli associati hanno diritto di:

1- Manifestare liberamente e senza alcun limite e condizionamento le proprie idee, proposte e giudizi critici, nel rispetto degli unici limiti dati dalle leggi e dallo Statuto.

2- Esercitare pienamente tutti i diritti riconosciuti dallo Statuto, senza alcuna limitazione o deroga.

7.2 Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

1- rispettare le norme dello Statuto;

2- offrire il proprio impegno e disponibilità per il perseguimento dei fini dell’Associazione;

3- condurre vita pubblica e privata nel rispetto delle leggi nonché del codice etico e più in generale della visione dell’Associazione, improntata alla tolleranza, al rifiuto di qualunque forma di discriminazione e di qualunque idea fondata sulla superiorità, comunque motivata;

4- rispettare i rappresentanti dell’Associazione e i componenti degli organi della medesima;

5- rispettare le deliberazioni degli organi dell’Associazione;

6- non compiere scelte o azioni contrarie alle finalità, alla visione e al programma dell’Associazione;

7- contribuire nella misura determinata dal Comitato Direttivo alle spese pro capite relative all’iscrizione e ai contributi finalizzati a sostenere l’attività dell’Associazione;

Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo:
L’associato decade per:
-dimissioni, mediante comunicazione inviata al Presidente a mezzo pec o raccomandata A/R;
-morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione;
-condanna penale con sentenza passata in giudicato, previa valutazione e deliberazione del Comitato che dovrà motivare in ordine alla gravità del reato oggetto di condanna in connessione con le finalità dell’Associazione;
-mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, da individuarsi nello scadere di giorni 90 dal termine ultimo, e salva valutazione e deliberazione del Comitato Direttivo;
-gravi violazioni dello Statuto;
-perdita dei requisiti dell’associato;
-azioni contrarie agli interessi e valori dell’Associazione.

8.1 Ai fini dell’esclusione, il Comitato Direttivo comunica a mezzo pec o raccomandata A/R la contestazione. L’associato ha diritto di formulare le proprie difese e chiedere di essere sentito dal Comitato Direttivo territoriale entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione. Il Comitato Direttivo sente l’associato entro giorni 30 dalla sua richiesta mediante pec o raccomandata A/R. Quando ricorrono gravi motivi, il Comitato direttivo può disporre con decisione comunicata a mezzo pec o raccomandata A/R la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell’associato. Il Comitato Direttivo decide sull’esclusione del socio entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della contestazione con provvedimento motivato, comunicato a mezzo pec o raccomandata A/R.

8.2 Con la perdita della qualità di associato viene meno ogni diritto ai sensi dello Statuto.

8.3 L’associato escluso può promuovere entro 30 gg dalla comunicazione dell’esclusione ricorso avanti al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 16 del presente Statuto.

Articolo 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:

  1. a) Assemblea
  2. b) Comitato Direttivo
  3. c) Presidente
  4. d) Segretario
  5. e) Tesoriere
  6. f) Collegio dei probiviri
  7. g) Congresso nazionale

Articolo 10 – Assemblea:
Ogni sede territoriale ha come suo organo l’assemblea che è composta da tutti gli associati.

Il Comitato Direttivo Nazionale ha diritto di partecipare all’Assemblea Territoriale con potere di voto.

L’Assemblea delibera:

– sul bilancio e su tutti i documenti e rendiconti previsti dalla legge e dallo Statuto;

– sull’elezione del Comitato Direttivo, del Presidente e del Tesoriere;

– sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, Tesoriere e Comitato Direttivo e su ogni altra materia stabilita dallo Statuto.

10.1 L’assemblea resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale de La Nuova Italia.

10.2 Le mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, Tesoriere, e Comitato Direttivo, devono essere presentate da almeno la metà più uno dell’Assemblea.

Le mozioni di sfiducia vengono depositate a mezzo pec o raccomandata A/R.

Il Presidente, ricevuta la mozione, è tenuto a convocare l’Assemblea entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta.

10.3 Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea tutti gli associati.

L’Assemblea è convocata almeno tre volte l’anno: per l’approvazione del bilancio, nonché per l’esposizione delle attività politiche e programmatiche da parte del Presidente.

L’Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

È convocata dal Presidente con avviso da inviare a mezzo pec o raccomandata A/R agli indirizzi comunicati dagli associati al momento dell’adesione o successivamente in caso di mutamento di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

10.4 Quando è necessario convocare l’Assemblea in via urgente, l’avviso può essere effettuato con le medesime modalità di cui al presente articolo, con almeno 24 ore di anticipo.

10.5 Il Presidente, con la convocazione dell’Assemblea indica il luogo, fisico o telematico, il giorno e l’ora della riunione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di sua assenza, da persona indicata dall’asse medesima.

10.6 Il Presidente incarica un segretario della riunione.

L’assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

Il voto avviene per alzata di mano o nel caso ne faccia richiesta almeno un terzo, a scrutinio segreto.

Articolo 11 – Comitato
Direttivo Territoriale:
È l’organo esecutivo che ha come attribuzione la gestione della sede territoriale, i rapporti con gli associati, la rappresentanza nell’ambito territoriale di competenza dell’Associazione, l’attuazione del programma nazionale nonché la realizzazione delle indicazioni derivanti dal Congresso, dal Comitato Direttivo Nazionale, nonché dai regolamenti e direttive provenienti dagli organi nazionali. Ha come attribuzione l’elaborazione di tesi, programmi e iniziative, che siano attuazione delle finalità dello Statuto e che rappresentino espressione della cifra ideale e culturale de La Nuova Italia. Programma iniziative, incontri, dibattiti ed è responsabile dell’attuazione della strategia di comunicazione del La Nuova Italia.

Adotta ogni iniziativa finalizzata a mettere in collegamento tutti gli iscritti, a coordinare l’attività tra le sedi territoriali e ad accrescere il numero degli associati e il consenso nella nazione. Il comitato direttivo elaborale la campagna e individua le campagne politiche e di comunicazione da sottoporre al Congresso Nazionale.

11.1 Il Comitato Direttivo, sia Nazionale che Territoriale si riunisce almeno una volta al mese, in particolare il Comitato Direttivo Territoriale si riunisce a approva i progetti del bilancio, i rendiconti contabili del tesoriere e li sottopone all’Assemblea;

Adotta tutte le iniziative e decisioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi dell’Associazione nell’ambito territoriale.

Elabora le liste elettorali e ne assicura la conformità allo Statuto.

Vigila sulla condotta degli associati segnalando prontamente comportamenti e azioni in violazione dello Statuto e delle finalità dell’Associazione, vaglia le candidature e le sottopone al Comitato Direttivo Nazionale per l’approvazione.

11.2 Il Comitato Direttivo elabora una strategia politica di comunicazione nell’ambito territoriale, nonché al suo insediamento, ogni dodici mesi, elabora un programma politico e amministrativo che sottopone all’Assemblea, previa comunicazione e delibazione favorevole da parte del Comitato Direttivo Nazionale.

11.3 Il Comitato Direttivo assicura che siano stati versati i contributi per l’iscrizione da parte degli associati, assume ogni decisione relativamente al personale dipendente e ne determina la retribuzione nel rispetto della legge, assicurando sempre un decoroso e congruo compenso delle attività svolte.

Delibera l’esclusione degli associati e adotta tutte le altre sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto.

Svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

11.4 Resta in carica per un periodo di 2 anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso Nazionale.

11.5 È composto da:

-Presidente;
-Tesoriere;
-10 membri eletti dall’Assemblea;

11.6 Vengono eletti membri del comitato, coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chiunque può candidarsi a far parte del comitato direttivo.

11.7 Almeno la metà degli eletti del comitato deve appartenere al genere femminile, salvo mancanza di candidati di sesso femminile

11.8 In caso di cessazione di uno dei membri del Comitato Direttivo, il Presidente convocherà l’Assemblea per l’elezione del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del nuovo Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo con almeno 24h di preavviso con qualsiasi modalità (mail., WhatsApp, pec, fax, telefonata) purché documenti la prova di avvenuta conoscenza e/o ricezione della comunicazione.

11.9 In caso di motivi urgenti, il preavviso può essere ridotto fino a 3 ore.

I motivi urgenti devono risultare in maniera chiara e documentata in forma scritta.

11.10 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, fisico e telematico, del giorno, dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.

Il Comitato è regolarmente costituito a maggioranza degli associati.

Se sono presenti tutti i membri, il Comitato Direttivo è validamente costituito.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.        

Art. 12– Il comitato direttivo nazionale:
È l’organo esecutivo delle deliberazioni del Congresso Nazionale nonché ha come attribuzione la gestione di tutte le iniziative e attività riferite al territorio nazionale e alla sede nazionale, nonché gestisce i rapporti con tutte le sedi diffuse sul territorio nazionale.

12.1 il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta al mese e approva il bilancio e i rendiconti contabili, approva le liste elettorali elaborate dalle sedi territoriali ed elabora le liste elettorali per le elezioni nazionali e regionali, decide sui ricorsi in materia disciplinare, affianca il Segretario Nazionale e il Presidente nell’attività di rappresentanza dell’Associazione, promuove studi ed elabora idee, programmi e tutte le iniziative coerenti con le finalità dello Statuto, sia in via ordinaria che in preparazione del Congresso Nazionale. Assume ogni decisione relativamente al personale dipendente nella sede professionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11.3. svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto.

Il Comitato Direttivo è composto da:

-Presidente
-Tesoriere
-20 membri eletti dal congresso nazionale

12.2 L’elezione dei membri del Comitato avviene da parte del Congresso Nazionale e si seguono le regole dettate dai commi 11.6, 11.7.

In caso di cessazione di uno dei membri, si rinvia a quanto previsto dal comma 11.8.

12.3 Il Presidente convoca il Comitato Direttivo secondo quanto stabilito dal comma 11.8 secondo capoverso, 11.9 e 11.10

Articolo 12 – Il Segretario Nazionale:
Il Segretario è eletto dal Congresso Nazionale e ha la rappresentanza politica ed elettorale de La Nuova Italia. Resta in carica fino al Congresso Nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l’Associazione. In particolare elabora e coordina le iniziative politiche de La Nuova Italia e rappresenta l’Associazione nei rapporti con i soggetti esterni. Sottopone, inoltre, le proposte di deliberazione al Congresso e al Comitato Direttivo; fa parte del Comitato Direttivo Nazionale e sovraintende il coordinamento tra La Nuova Italia e gli eletti, sia a livello locale che nazionale.

12.1 Coordina le sedi territoriali sovraintendendo alle loro attività, stimolandone il più proficuo impegno, la crescita e l’elaborazione di progetti anche tematici.

12.2 In caso di impedimento del Segretario Nazionale, il Comitato Direttivo nomina un vice segretario tra tutti gli iscritti che avrà il compito di rappresentare e svolgere le funzioni di segretario fino alla elezione del nuovo segretario, nel caso in cui sia venuto a mancare o si sia dimesso.

12.3 Il segretario è il rappresentante politico e legale dell’Associazione.

12.4 Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha il potere di stipulare contratti e negozi giuridici, si occupa dell’apertura e gestione dei conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e qualunque altra richiesta sia ad enti pubblici che privati. Il Segretario assume la titolarità dei nomi a dominio, del marchio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell’Associazione.

12.5 Nomina procuratori speciali per le necessità rientranti nelle materie di sua pertinenza. Il Segretario compie tutti gli atti indifferibili ed urgenti nell’interesse dell’Associazione. Tali atti devono essere sottoposti a ratifica del comitato direttivo entro sette giorni dalla loro esecuzione.

12.6 Può nominare un gruppo di lavoro e collaboratori che comporranno la Segreteria con il compito di supportarlo, assisterlo e agevolarlo nell’attività politica svolta per l’Associazione.

12.7 Tale gruppo di lavoro (Segreteria) può essere formato fino ad un massimo di 15 persone. Egli può attribuire a ciascun membro della Segreteria incarichi per materia, programma e finalità specifiche, anche di natura organizzativa. Il Segretario stabilisce modalità di svolgimento della Segreteria e può revocare in qualsiasi momento e senza motivazione i loro membri.

Articolo 13– Il Presidente de La Nuova Italia:
È eletto tra gli associati che per i loro meriti professionali, accademici, sociali e culturali e umanitari si distingue in modo particolare e risulta idoneo a interpretare al meglio le finalità, i principi etici e lo spirito de La Nuova Italia. Il Presidente presiede il Congresso Nazionale e garantisce che tutti le componenti ideali, politiche de La Nuova Italia, abbiano pari trattamento e diritto di tribuna.

Articolo 14 – Tesoriere:
Viene eletto dal Congresso Nazionale e resta in carica per tutta la sua durata. La carica di Tesoriere può essere rinnovata una sola volta e il Congresso può decidere di nominare fino ad un massimo di 3 Tesorieri.

14.1 Al tesoriere è affidata la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’Associazione.

14.2 Il Tesoriere attua tutte le determinazioni del Comitato Direttivo ricadenti nel suo ambito di responsabilità.

14.3 Ogni sei mesi predispone un rendiconto al Comitato Direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e di tutti gli altri documenti contabili, assicurando il rispetto delle norme di legge applicabili in materia.

14.4 Al Tesoriere è affidata la pubblicità dei bilanci.

Articolo 15– Esercizio sociale, bilanci e patrimonio:
Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione al 31 dicembre 2020. I successivi esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.1 Il bilancio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

15.2 La Nuova Italia è una Associazione senza scopo di lucro e pertanto non potrà procedere in alcun modo a divisione di utili o distribuzione di qualunque altra utilità, capitale, fondi e riserve.

15.3 Nel caso di scioglimento, eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti a soggetti filantropici costituiti a tutela dei diritti delle donne vittime di violenze.

15.4 Il patrimonio è costituito da quote associative, dall’eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge, da contributi ed erogazioni liberali di terzi effettuate nel rispetto del codice etico allegato al presente statuto.

Articolo 16– Articolazioni territoriali:
La Nuova Italia è organizzata per territorio. In ogni comune è costituita una sola sede. Ciascuna sede può articolarsi con propri circoli che saranno collegati alla sede comunale e che faranno capo alla sede comunale.

16.1 Ciascuna sede può organizzarsi in sotto sedi tematiche, le quali faranno capo alla sede territoriale.

16.2 Le sedi territoriali sono tenute a corrispondere la propria quota di contribuzione alla sede centrale, derivante dalle quote di iscrizioni degli associati nonché da contributi e liberalità provenienti da terzi.

16.3 Il Comitato Direttivo Nazionale decide le modalità e le condizioni per la corresponsione di tali somme.

16.4 Le sedi territoriali sono governate dal principio di autonomia economica, e traggono il sostentamento dalle percentuali delle quote di iscrizioni e delle liberalità di terzi ad esse riservate dal Comitato Centrale.

Articolo 17 – Collegio dei probiviri:
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra persone associate e non associate che non rivestono alcuna carica all’interno dell’Associazione e che presentino i requisiti di specchiata onorabilità, incensuratezza e riconosciuta competenza in materia giuridica economica e politica.

17.1 I componenti del Collegio dei Probiviri eleggono il Presidente del Collegio. Il Collegio resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione e delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.2 Il collegio si riunisce nella sede dell’Associazione oppure per tele/videoconferenza.

17.3 Il Collegio:

decide sulle controversie tra le sedi o le cariche de La Nuova Italia;

verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dallo Statuto e dal Codice Etico;

Vigila sul rispetto dello Statuto e del Codice Etico.

17.4 Il Collegio decide entro novanta giorni.

17.5 L’azione del Collegio è promossa su iniziativa di uno o più associati.

17.6 Il Collegio, dopo aver ricevuto l’atto di deferimento deve, entro 10 giorni feriali, trasmetterne copia agli interessati, mediante PEC o raccomandata A/R, assegnando il termine di 15 giorni per risposte, osservazioni, memorie e deduzioni difensive. Se necessario ai fini della decisione, il Collegio può disporre atti istruttori, nominare periti, ascoltare testi e ogni altro atto idoneo a garantire il contradditorio.

17.7 Eventuali spese finalizzate a tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato direttivo nazionale.

17.8 Il Collegio dei Probiviri può chiedere ai soggetti comunque interessati di esporre oralmente, anche avvalendosi della rappresentanza di terzi, le proprie ragioni o di riferire in merito ad aspetti e informazioni in loro possesso.

17.9 In caso ricorrano gravi motivi, il Collegio, nelle more della decisione, può disporre provvedimenti cautelari.

Articolo 18–  Le sanzioni disciplinari:
Le sanzioni disciplinari sono:

-ammonizione scritta.
-sospensione fino ad un massimo di 1 anno durante il quale l’associato sospeso non potrà esser sostituito ove ricopra delle cariche.
-esclusione.

18.1 Le sanzioni dovranno essere motivate e graduate secondo il ragionevole principio di proporzione.

18.2 È ammessa la riammissione degli associati esclusi nonché la revoca delle sanzioni comminate, con provvedimento del Collegio dei Probiviri.

Articolo 19 – Revisione legale:
Il bilancio e il rendiconto sono sottoposti a revisione legale ai sensi di legge.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie:
Gli organi elettivi nazionali vengono eletti con apposita deliberazione dei soci fondatori individuati nei sig.ri  ……………………………………………………………………………………….come risultanti separato atto costitutivo. I soci eletti tra i fondatori e gli associati nelle cariche nazionali previste nel presente Statuto restano in carica sino al congresso nazionale.

20.1 Fino al Congresso Nazionale, i Presidenti e i componenti del Comitato Direttivo delle sedi territoriali, verranno nominati dai componenti del comitato direttivo nazionale.

20.2 La regolamentazione delle attività delle articolazioni territoriali dell’Associazione, vengono affidate ad apposita regolamentazione emanata dal comitato direttivo nazionale.

Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione:
Lo scioglimento de La Nuova Italia è deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto di voto.

Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori.

21.1 Qualunque controversia tra associati, o tra gli associati e l’Associazione, con riguardo a tutte le attività dell’Associazione è demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 22 – Rinvio:
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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